Dopo la segnalazione al Parlamento del 17 aprile scorso sui criteri di assegnazione dei diritti TV del campionato di calcio italiano, ritorna sul tema l'AGCM con la decisione relativa all'acquisizione di Sky dei diritti sulla Uefa Champions League per le stagioni 2012-2015 e sui Mondiali 2010 e 2014.

Da un lato, con la segnalazione di alcune settimane fa, l'AGCM aveva preso in esame le attuali modalità di attribuzione dei proventi derivanti dai trasferimenti di diritti di trasmissione del calcio italiano, osservandone carenze da colmare al fine di garantire competitività fra gli operatori in gioco. Secondo l'autorità antitrust occorre un soggetto terzo che stabilisca come ripartire il ricavato dalle licenze dei diritti tv sugli eventi calcistici. Tale non potrebbe essere – secondo la segnalazione AGCM – la Lega Calcio, in quanto soggetto esponente degli interessi economici dei club. Inoltre, sarebbero da rivedere alcuni dei criteri fissati dal d.lgs. 9/2008 ("Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"): il criterio premiale per i grandi club "storici", calcolato sulla base dai risultati della stagione calcistica 1946/1947 e il già contrastato criterio del "bacino d'utenza" relativo ai sostenitori dei club e alla popolazione del comune di riferimento dei club stessi.

Dall'altro lato, con la decisione di questi giorni, l'AGCM ha osservato come l'assegnazione dei diritti televisivi relativi alla Uefa Champions League sia invece scaturito da un confronto competitivo tra gli operatori televisivi interessati, nell'ambito di una procedura che prevedeva l'assegnazione secondo un approccio a piattaforma neutrale, nella quale potevano esser acquisiti pacchetti di diritti di trasmissione esercitabili su tutte le piattaforme. Inoltre, gli effetti delle sub-licenze di Sky al concorrente RTI avrebbero ulteriormente garantito la non alterazione delle regole concorrenziali sul mercato di riferimento.

Per quanto riguarda i diritti in esclusiva sui Mondiali di calcio, nell'escludere un comportamento anti-concorrenziale da parte di Sky, l'AGCM ha considerato la collocazione temporale dell'evento sportivo una tantum nel quadriennio, il bilanciamento alla disponibilità dei diritti in esclusiva che viene imposto dalla Direttiva 89/552 (come modificata dalla Direttiva 97/36) "Televisione senza Frontiere", la quale consente comunque al pubblico di accedere alla visione degli eventi di particolare rilevanza free on air e, non ultimo, i risultati economici generati dalla disponibilità di questi diritti esclusivi in capo all'emittente televisiva coinvolta.

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