Diritti Di Immagine Di Persona Nota: Quali Sono I Limiti Del Loro Utilizzo?

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Rivera ha, dunque, agito nei confronti di RCS per indebito sfruttamento dei suoi diritti di immagine, in ragione del fine sostanzialmente commerciale dell'iniziativa, non autorizzata dal diretto interessato.
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In una sentenza pubblicata il 9 febbraio 2015 (No. 1699/2015), i giudici della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano hanno delineato entro quali limiti possa essere utilizzata l'immagine di una persona nota, senza averne acquisito il preventivo consenso.

Il giudizio è stato instaurato da Gianni Rivera, noto ex calciatore, con riferimento alla commercializzazione da parte di RCS Mediagroup S.p.A. ('RCS') di alcuni prodotti di merchandising. Nella specie, sono state vendute in allegato al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' medaglie raffiguranti il calciatore, DVD contenenti filmati di partite di calcio e sue interviste, nonché un volume di fotografie che lo ritraevano sia in momenti di gioco sia fuori dal campo.

Rivera ha, dunque, agito nei confronti di RCS per indebito sfruttamento dei suoi diritti di immagine, in ragione del fine sostanzialmente commerciale dell'iniziativa, non autorizzata dal diretto interessato. I giudici hanno accolto solo parzialmente le istanze, operando una rilevante distinzione tra i diversi materiali commercializzati. In particolare:

  1. quanto ai filmati, alle interviste e alle fotografie ritraenti l'ex calciatore in occasioni di gioco, lo sfruttamento senza il preventivo consenso da parte di RCS è stato ritenuto legittimo in ragione dello scopo documentale e di pubblica informazione di tali materiali, con conseguente esonero dalla necessità del consenso della persona ritratta ai sensi del primo comma dell'art. 97 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941);
     
  2. per contro, ad opinione dei giudici, lo sfruttamento dell'immagine dell'ex calciatore per medaglie e fotografie che lo raffigurano fuori dal campo di gioco aveva una finalità meramente commerciale e richiedeva, di conseguenza, l'autorizzazione preventiva dell'attore.

Con tale pronuncia, è stato dunque chiarito che la legittimità dello sfruttamento dell'immagine altrui, in assenza del consenso del soggetto ritratto, dipende dallo scopo perseguito e sussiste solo nelle ipotesi ed entro i confini previsti dall'art. 97 della L. 633/1941.

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