Per i cittadini italiani, in tempo di piena crisi economica, le cartelle esattoriali rappresentano veri e propri macigni e gli enti preposti alla loro trasmissione (Equitalia, Serit) i nemici numero uno.

La riscossione tramite cartella esattoriale, per molti lo strumento preferito per la lotta all'evasione fiscale, copre un ampio spettro di entrate pubbliche: imposte, tributi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle successioni e sulle donazioni, imposte erariali di consumo, tasse doganali, tasse automobilistiche, Ici, Tarsu e sanzioni amministrative (quali, in particolare, le sanzioni per violazione del codice della strada).

Tali somme, (il più delle volte esigue), a seguito di un accertamento compiuto dall'amministrazione finanziaria o di un provvedimento giurisdizionale, vengono inserite in un elenco (il ruolo) che gli enti creditori periodicamente trasmettono agli agenti competenti per territorio che, a loro volta, ne curano la riscossione coattiva.

Occorre, però, chiedersi: solo gli evasori fiscali devono temere l'invio di una cartella esattoriale?

La risposta è no.

Se si osserva la cronaca degli ultimi anni e, in particolare, il crescente numero di cartelle che i giudici, a seguito dei ricorsi proposti dai cittadini più accorti, hanno annullato perché affette da questo o quel vizio, è facile rendersi conto che le procedure seguite dagli enti preposti alla trasmissione delle richieste di pagamento non sono del tutto immuni da errori.

È fondamentale, dunque, che il cittadino sia posto nella condizione di comprendere cosa gli viene richiesto e abbia ben chiari quali sono gli strumenti più idonei per difendersi da pretese esattoriali ritenute ingiuste o illegittime.

L'eventuale incuria o negligenza può dar luogo a non pochi problemi.

È bene ricordare, infatti, che la cartella esattoriale costituisce titolo esecutivo e, in quanto tale, legittima l'agente della riscossione, una volta decorso il termine consentito dalla legge per l'impugnazione, a rivalersi sui beni del debitore, mediante il ricorso ai tanto temuti provvedimenti del fermo amministrativo, dell'ipoteca della casa o addirittura del pignoramento della stessa con successiva vendita coatta.

Cosa fare, allora, quando si riceve una cartella di pagamento ingiusta o illegittima?

I rimedi esperibili variano a seconda del vizio che si intende far valere.

Se la cartella presenta un errore palese, quale ad esempio, l'errore di calcolo, l'errore di persona, la doppia imposizione, il tributo già pagato ecc., il cittadino può far ricorso all'istituto dell'"autotutela", rivolgendosi direttamente all'ente che si afferma creditore per richiedere l'annullamento o la correzione della cartella, allegando adeguata documentazione.

Si tratta di una procedura "amichevole" di contestazione che può essere attivata e gestita dal cittadino in maniera autonoma.

Si tenga presente, però, che l'esperimento della procedura di autotutela non comporta l'automatica sospensione dei termini per l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Tali termini, pertanto, continueranno decorrere, salvo il caso in cui venga accolta l'istanza di sospensione.

In tutti gli altri casi e, in particolare, quando la cartella presenta un vizio formale proprio o di notifica, o quando, ancora, il vizio attiene all'atto presupposto da cui origina la cartella, il cittadino può contestare la pretesa impositiva dinanzi l'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Di seguito, si propone una breve rassegna dei vizi che possono essere determinare la nullità della cartella esattoriale.

1. Innanzitutto, i vizi che riguardano la notifica. La notifica può ritenersi correttamente effettuata quando avviene con la consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, nelle mani del destinatario: presso la sua residenza o ricercandolo dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta (abitualmente) alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza di tali persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica può avvenire anche per posta, con spedizione di un plico. Se la posta viene ricevuta e firmata da una persona che solo occasionalmente si trova nell'appartamento del destinatario, la notifica è come se non fosse mai avvenuta e la cartella è nulla.

2. Bisogna, poi, accertarsi di aver, previamente, ricevuto il cosiddetto atto presupposto (ossia l'atto da cui origina la cartella).

In caso contrario, la cartella è nulla.

3. La cartella esattoriale deve sempre indicare il soggettoresponsabile del procedimento e la motivazione su cui poggia la pretesa impositiva, ovvero i dati e le circostanze che hanno fatto sorgere l'obbligo in capo al contribuente e le relative norme.

La motivazione costituisce elemento essenziale perché consente al privato cittadino di potersi, eventualmente, difendere.

4. Bisogna verificare, ancora, che la Pubblica Amministrazione abbia rispettato il termine di decadenza diriscossione. Infatti, le somme dovute dai contribuenti devono essere iscritte in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo".

La data di esecutività del ruolo deve essere indicata nella cartella esattoriale; se la somma è stata iscritta a ruolo successivamente a tale termine la cartella è nulla.

Per quanto riguarda i termini per l'impugnazione, questi variano a seconda del tributo di cui viene richiesto il pagamento.

Se si tratta di imposte sui redditi, imposta di registro, imposta ipotecaria o catastale, imposta sulle donazioni o sulle successioni, tasse automobilistiche e tributi locali, il ricorso deve essere proposto dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale, nel termine di 60 giorni.

Per i contributi previdenziali, il termine è di 40 giorni e il ricorso va proposto al giudice del lavoro.

Per l'opposizione a cartelle esattoriali che hanno ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative (tipicamente multe per infrazioni al codice della strada), il termine è di 30 giorni e il giudice competente è il giudice di pace.

Per tutte le altre ipotesi, l'autorità giudiziaria competente è il Tribunale ordinario e il ricorso deve essere proposto ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/1981.

Tuttavia, tenuto conto del complesso e articolato quadro legislativo, peraltro in continua evoluzione anche grazie alla feconda giurisprudenza che si è formata sul tema e, non di meno, del linguaggio molto spesso criptico ed ermetico con cui le amministrazioni sono solite rivolgersi ai contribuenti, si consiglia di interpellare sempre un professionista, che potrà essere un avvocato, un commercialista o un professionista abilitato all'assistenza, al fine di valutare la strada migliore (giudiziale o stragiudiziale) da intraprendere.

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