In data 10 settembre 2015, il Governo italiano ha approvato due decreti legislativi – in attesa di emanazione - volti a dare attuazione alla disciplina comunitaria della gestione delle crisi degli intermediari bancari, di cui alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – la "Direttiva BRRD").

La Direttiva BRRD ed i decreti legislativi messi a punto dal Governo italiano hanno lo scopo di prevenire, in caso di stato di crisi di banche ed intermediari finanziari, un intervento degli Stati membri dell'Unione europea nel salvataggio delle stesse banche evitando di far ricadere sui contribuenti il costo di eventuali fallimenti.

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1. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE CRISI

L'obiettivo fissato dalla Commissione Europea, con al Direttiva BRRD, è di:

  1. prevenire le situazioni di crisi delle banche e delle società rientranti nell'ambito di applicazione della nuova disciplina1; e,
  2. in caso di crisi, fare in modo che ciascuno Stato membro abbia a disposizione meccanismi e strumenti di risoluzione dello stesso stato di crisi.

A tale riguardo, si riportano di seguito i principali elementi della disciplina comunitaria.

Prevenzione. Ciascun ente, rientrante nell'ambito di applicazione soggettivo della disciplina, è tenuto a definire un piano di risanamento e di risoluzione della crisi da presentare alle competenti autorità nazionali. Il piano deve stabilire le azioni da intraprendere nel caso in cui sopraggiungano difficoltà tali da comportare il dissesto dell'ente.

Intervento precoce. Nel caso in cui la situazione finanziaria dell'ente sia negativa, le autorità nazionali hanno il potere di intervenire nominando, ad esempio, un amministratore temporaneo.

Ristrutturazione. In caso di assenza di miglioramento della situazione finanziaria dell'ente creditizio, le autorità nazionali dispongono di una serie di poteri di ristrutturazione per ridurre al minimo il costo di tale dissesto per i contribuenti. Il potere più importante riguarda la possibilità di richiedere al settore privato di sostenerne i costi (cd. meccanismo di bail-in).

Fondi di risoluzione nazionali per fornire sostegno finanziario ai piani di ristrutturazione. Ciascun paese dell'UE deve istituire un fondo di risoluzione nazionale finanziato dagli enti presenti nel suo territorio. Tale fondo è destinato a finanziare la ristrutturazione dell'ente in dissesto.

2. L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Come anticipato, l'attuazione della Direttiva BRRD è stata avviata attraverso:

  1. un decreto legislativo (il "Provvedimento2 ") che disciplina le fasi di predisposizione di piani di risoluzione, di avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, di adozione delle misure di risoluzione, di gestione della crisi di gruppi cross-border nonché poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione;
  2. un ulteriore decreto legislativo (il "Secondo Provvedimento3" e, unitamente al Provvedimento, i "Provvedimenti") con cui vengono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3854 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 585 (TUF).

Conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva BRRD, la finalità del Provvedimento è:

  1. in primo luogo, di assicurare la tempestiva gestione di situazioni di crisi, imponendo alle banche ed agli intermediari finanziaria di predisporre - preventivamente – un piano di risoluzione;
  2. in secondo luogo, di definire le procedure di gestione della crisi quando se ne siano verificati i presupposti.

Per le finalità di cui sopra, occorre tener presente che:

  1. i presupposti per l'individuazione e l'avvio di una procedura di crisi ricorrono nel caso in cui la banca si trovi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto6 e sempre che non si possano definire misure alternative in tempi adeguati;
  2. la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio di una procedura di gestione della crisi deve essere condotta di volta in volta dalla Banca d'Italia in qualità di autorità nazionale di vigilanza7.

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Footnotes

1. Sull'ambito di applicazione soggettivo della disciplina di attuazione, si veda il paragrafo n. 3.

2. Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB) e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico della finanza – TUF) in attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. In particolare sono apportate al TUB modifiche in materia di disciplina dei piani di risanamento, delle misure di intervento precoce e dell'amministrazione straordinaria delle banche; viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.

5. In particolare sono apportate al TUF adattamenti con riguardo alle Sim mediante la previsione di opportuni rinvii alla disciplina prevista per le banche nel TUB e la disciplina la risoluzione delle Sim che non rientrano nel campo di applicazione del Provvedimento sub lettera A.

6. Il dissesto può risultare, a mero titolo esemplificativo, dall'accertamento di irregolarità amministrative o dalla violazione di disposizioni normative e regolamentari che regolano l'attività dell'Ente purché di gravità tale che giustificherebbero una revoca dell'autorizzazione. Altra ipotesi prevista sarebbe quella relativa ad una condizione economica che possa evidenziare perdite patrimoniali di eccezionale gravità o l'impossibilità per l'Ente di ripagare i propri debiti a scadenza.

7. Nel caso in cui l'autorità competente, per finalità di vigilanza prudenziale, fosse la Banca Centrale Europea quest'ultima dovrà sentire la Banca d'Italia in qualità, stavolta, di autorità nazione di risoluzione.

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