Il sistema di tassazione dei redditi di capitale è stato ampiamente modificato dal D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; con tale decreto, è stata data attuazione alla delega contenuta nella L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha fissato i seguenti principi:

  • ridefinizione delle categorie di "redditi di capitale" e "redditi diversi", in base ad un criterio logico-economico, e non strettamente giuridico, e differenziazione dei criteri di determinazione del reddito imponibile;
  • ridefinizione dei concetti di "partecipazioni qualificate" e "non qualificate";
  • tassazione sostitutiva a due diverse aliquote (12.5% e 27%) di tutti i capital gains derivanti dalla cessione di strumenti finanziari e dei margini ottenuti da strumenti derivati;
  • assoggettamento a ritenuta d'imposta per i redditi conseguiti da soggetti non residenti e non imprenditori.

Redditi di capitale

Sono "redditi di capitale" tutti i proventi che derivano da rapporti aventi ad oggetto l'impiego di capitale, cioè, secondo l'accezione civilistica, i corrispettivi periodici che si ottengono per aver dato ad altri il godimento di un proprio capitale.

In particolare, i redditi di capitale includono:

  • gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  • gli interessi ed altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, da altri titoli diversi dalle azioni e similari, nonché dai certificati di massa;
  • le rendite e le prestazioni annue perpetue;
  • i compensi per prestazioni di fideiussione ed altra garanzia;
  • gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • gli utili derivanti da associazione in partecipazione;
  • i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
  • i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
  • i proventi derivanti da contratti di mutuo di titoli garantito;
  • i redditi compresi nei capitali in dipendenza di contratti di assicurazione e gli interessi e i proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l'impiego di capitale.

Inoltre, il concetto di "redditi di capitale" include anche la differenza tra la somma ricevuta alla scadenza ed il prezzo di emissione; questo è, per esempio, il caso dei cd. "titoli senza cedola" o "zero-coupon bonds".

Per quanto concerne i proventi derivanti dalla cessione di quote di fondi comuni di investimento, essi devono essere suddivisi come segue:

  • l'interesse o il rendimento ottenuto attraverso gli investimenti effettuati dal fondo è considerato "reddito di capitale";
  • la restante parte, corrispondente alla plusvalenza derivante dalla vendita delle quote rientra nella categoria dei "redditi diversi".
Redditi diversi

I "redditi diversi" costituiscono una categoria residuale comprendente tutti gli altri redditi che costituiscono guadagni di capitale, includendo tutti i proventi che al momento dell'investimento non erano certi né nel loro ammontare, né nella loro esistenza.

Si considerano "redditi diversi" i seguenti redditi:

  • le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni "qualificate" in società ed enti;
  • le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni "non qualificate" in società ed enti;
  • le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso, di titoli o certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa, con esclusione dei titoli rappresentativi di merci (cioè le obbligazioni e i titoli similari, i titoli atipici, i titoli individuali, ecc.);
  • le plusvalenze da cessione a termine o prelievo da depositi e conti correnti di valute estere, solo se la giacenza in valuta complessivamente detenuta nei depositi e conti corrente sia superiore a 100 milioni per sette giorni lavorativi consecutivi nel periodo d'imposta di realizzo della plusvalenza;
  • le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di metalli preziosi allo stato grezzo o monetario;
  • le plusvalenze da cessione a titolo oneroso o rimborso di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo (fondi comuni d'investimento aperti e chiusi e SICAV).

Il decreto ha definito anche un nuovo criterio per l'identificazione delle partecipazioni "qualificate" e "non qualificate".

Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni diverse dalle azioni di risparmio che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Generalmente, la base imponibile è rappresentata dalla differenza fra il corrispettivo percepito all'atto della cessione e il corrispettivo pagato all'atto dell'acquisto (come criterio di imputazione del reddito è adottato, quindi, quello di cassa).

Se le plusvalenze derivano dalla cessione di beni posseduti per più di 12 mesi la quota delle stesse che concorre a formare il reddito imponibile si ottiene applicando al valore assoluto della plusvalenza un fattore di rettifica (cd. "equalizzatore") volto a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella relativa alla maturazione. L'equalizzatore , fra l'altro, terrà conto del periodo di possesso degli strumenti finanziari, del momento di pagamento dell'imposta, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato e delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati.

Regimi di tassazione sostitutiva

I regimi di tassazione applicabili ai redditi diversi (e in alcuni casi ai redditi di capitale) sono tre, a seconda del tipo di beni ceduti e dell'opzione esercitata dal contribuente.

Il regime della dichiarazione

A meno che il contribuente non eserciti opzione per un altro regime, si applica direttamente il cd. "regime della dichiarazione".

L'adozione di tale regime è obbligatoria nei seguenti casi:

  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
  • plusvalenze realizzate mediante la cessione di valute estere (a condizione che la giacenza media dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui).

Il regime della dichiarazione comporta la determinazione e il versamento dell'imposta attraverso la ordinaria dichiarazione dei redditi.

In generale, i redditi e le plusvalenze sono determinati come la differenza fra il prezzo di acquisto (incluse le spese sostenute per la sua produzione, le imposte di successione e donazione, ma esclusi gli interessi passivi) e il valore di realizzo (v. supra).

Il regime della dichiarazione prevede l'applicazione di due aliquote d'imposta sostitutiva applicabili a due masse distinte:

  • tutti gli altri casi, in cui l'aliquota applicabile è del 12,5%.

Dal momento che il regime della dichiarazione segue il principio di cassa, eventuali dilazioni di pagamento e pagamenti a rate sono soggetti ad imposta solo nel periodo di effettivo realizzo.

Una norma antielusiva prevede che tutte le cessioni di partecipazioni non qualificate effettuate nell'arco di 12 mesi, complessivamente eccedenti la soglia di qualificazione sono tassate al 27% (al netto delle imposte già assolte).

I redditi sono tassati al netto delle relative minusvalenze subite, con la possibilità di riportare a nuovo eccedenze negative al fine di compensare future plusvalenze realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Comunque, c'è una netta separazione fra le due masse di plusvalenze sopra citate per cui il contribuente può compensare o riportare a nuovo le minusvalenze solo con riferimento alle plusvalenze relative alla stessa massa.

Le plusvalenze o minusvalenze realizzate da soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano in Stati o territori considerati paradisi fiscali, non concorrono a formare il reddito, a meno che tali plusvalenze non derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Il regime della dichiarazione sembra essere il meno favorevole rispetto ai regimi opzionali poiché esso dà al contribuente l'onere di calcolare e pagare le imposte; negli altri casi è l'intermediario che si occupa di tali aspetti.

In sostanza, coloro che adottano tale regime dovranno tenere una adeguata documentazione per dimostrare l'effettivo svolgimento delle operazioni dichiarate. In aggiunta, l'apparente vantaggio finanziario del differimento della tassazione al momento dell'effettivo realizzo è annullato dal meccanismo dell'equalizzatore. Un ulteriore inconveniente di tale regime è l'assenza di anonimato per il contribuente.

Il risparmio amministrato

Nel caso del cd. "risparmio amministrato" un intermediario autorizzato applica l'imposta sostitutiva del 12,5% ai "redditi diversi" realizzati da un contribuente con cui intrattiene un rapporto di custodia, amministrazione o deposito. Come emerge chiaramente, questo regime garantisce l'anonimato del contribuente.

I principali elementi di reddito che possono essere assoggettati a questo regime sono:

le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate;

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli, quote di fondi comuni d'investimento, valute estere (a condizione che la giacenza media di valuta depositata ecceda 100 milioni di lire nell'arco di sette giorni lavorativi continui) e metalli preziosi;
  • i differenziali positivi e negativi derivanti da strumenti finanziari derivati.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e altri titoli, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato per iscritto al momento del conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o, per i rapporti in essere, prima dell'inizio di ogni periodo d'imposta.

Per quel che riguarda altri elementi di reddito, l'opzione può essere esercitata anche dopo la conclusione della prima operazione che genera reddito imponibile.

Una volta esercitata, l'opzione ha effetto per l'intero periodo d'imposta; essa può essere revocata prima della conclusione di ogni periodo, con effetto da quello seguente.

Se dalla cessione deriva una minusvalenza, questa può essere compensata con la prima plusvalenza successivamente emersa nell'ambito dello stesso rapporto.

Nel caso in cui non siano realizzati risultati positivi, la minusvalenza può essere riportata in avanti, negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.

Se l'opzione viene revocata o se il rapporto con l'intermediario viene chiuso, le minusvalenze possono essere portate in deduzione (non oltre il quarto periodo d'imposta successivo) delle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto intestato agli stessi intestatari del rapporto o in dichiarazione dei redditi.

L'intermediario applica l'imposta sostitutiva su ogni plusvalenza realizzata dal contribuente.

Le cessioni effettuate a titolo gratuito non sono assimilate alle cessioni a titolo oneroso e non concorrono a formare il reddito imponibile.

Tecnicamente, la cessione avviene solo quando i beni sono ceduti ad una terza persona. Comunque, anche il passaggio da un deposito intestato ad un contribuente ad un regime di "risparmio gestito" relativo allo stesso è considerato "cessione".

In tali casi, prima di eseguirela cessione, l'intermediario deve ottenere dal cliente la provvista per pagare l'imposta dovuta e deve consegnare a quest'ultimo un certificato attestante il valore dei beni trasferiti.

Se il trasferimento è svolto nei confronti di:

  • un altro intermediario con cui lo stesso cliente intrattiene un rapporto di deposito o amministrazione; o
  • lo stesso cliente che ritira i suoi beni; o
  • lo stesso cliente che revoca l'opzione;

l'intermediario consegnerà al cliente un certificato indicante il valore iniziale e finale dei beni e l'ammontare dell'equalizzatore.

Nel caso in cui, in vista dell'ammontare ceduto nell'intero periodo, la partecipazione ceduta perda il suo carattere di partecipazione non qualificata e divenga qualificata l'opzione non può più essere esercitata. Se è già stata esercitata, l'intermediario agirà come se l'opzione fosse stata revocata o i beni siano stati ritirati.

Il risparmio gestito

Questo regime può essere applicato nei casi in cui il contribuente abbia conferito ad un intermediario abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa. Anche in base a tale regime, è garantito l'anonimato per il contribuente.

Rispetto agli altri regimi, la principale differenza nella tassazione è che il reddito è tassato (all'aliquota del 12,5%) secondo il principio di competenza.

I redditi prodotti nell'ambito del rapporto di cui sopra, sono generalmente conseguiti al lordo di ritenute. Infatti, secondo il decreto, i redditi inclusi nel risparmio gestito, nella maggior parte dei casi, sono esenti da imposta sui redditi, ritenute ed altre imposte sostitutive e sono tassati nell'ambito del risultato globale della gestione.

L'intermediario abilitato applica l'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione. Tale risultato è dato dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, e il valore del patrimonio all'inizio dell'anno, aumentato del reddito non soggetto ad imposta sostitutiva.

Il risparmio gestito viene scelto per opzione, che si presume esercitata se il rapporto di gestione di portafoglio tra il contribuente e l'intermediario abilitato esiste già al 1° luglio 1998.

L'opzione ha effetto per ogni contratto di gestione di portafoglio. Se il contratto è stato concluso dopo il 1° luglio 1998, il contribuente deve esercitare un'opzione comunicandola per iscritto al momento della sottoscrizione del contratto. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare con effetto per il periodo d'imposta successivo.

La riforma delle ritenute alla fonte

Gli interessi e i redditi di capitale sono assoggettati a ritenuta d'imposta alle due aliquote del 12,5% e del 27%.

L'aliquota del 12,5% si applica agli interessi derivanti da titoli del debito pubblico, obbligazioni private aventi durata superiore a 18 mesi, cambiali finanziarie e altri strumenti finanziari. L'aliquota del 27% si applica agli interessi derivanti da obbligazioni che durano meno di 18 mesi, da conti correnti e da depositi bancari.

La ritenuta viene applicata a titolo d'acconto se il percipiente è un imprenditore individuale, una società di persone, una società di capitali o una stabile organizzazione in Italia di società non residente.

L'imposta non si applica alle società residenti in Stati diversi da paradisi fiscali che hanno concluso con l'Italia convenzioni che prevedono lo scambio di informazioni.

Per quanto concerne i dividendi, sono stabiliti i seguenti principi:

  • eliminazione delle ritenute d'acconto per i beneficiari residenti;
  • applicazione di una ritenuta d'imposta del 12,5% ai dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate in società italiane possedute da persone fisiche residenti;
  • applicazione di una ritenuta d'imposta del 27% ai dividendi distribuiti a società non residenti;
  • applicazione di una ritenuta d'acconto del 12,5% alle persone fisiche (una ritenuta d'imposta per i fondi) sui dividendi distribuiti da società non residenti.
Soggetti non residenti

Le aliquote d'imposta applicabili ai soggetti non residenti sono sostanzialmente uguali a quelle applicabili i soggetti residenti (cioè il 12,5% per le obbligazioni e il 27% per i depositi e conto correnti bancari); sono peraltro previste alcune deroghe a tale modalità di tassazione, se i soggetti non residenti soddisfano determinati requisiti di residenza.

Per quanto concerne i redditi di capitale non disciplinati da norme specifiche, la riforma prevede che l'aliquota d'imposta ordinaria del 12,5% sia applicabile per i non residenti e per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ad eccezione delle persone che risiedono in Stati considerati paradisi fiscali e inclusi nella cd. "black list", per i quali la ritenuta d'imposta è del 27%.

Comunque, se esiste una convenzione bilaterale fra l'Italia e lo Stato di residenza del percipiente, indipendentemente dalla norma interna si applicheranno le norme convenzionali più favorevoli per il contribuente.

Inoltre, è prevista un'esenzione da ritenuta italiana per i redditi di capitale prodotti dai seguenti soggetti:

  • residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti sempreché tali soggetti non risiedano in Stati o territori considerati paradisi fiscali;
  • enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Beneficiano di tale esenzione i seguenti elementi di reddito di capitale:

  • interessi e altri proventi derivanti da prestiti, depositi e conti correnti bancari, esclusi gli interessi derivanti da prestiti di denaro;
  • rendite e prestazioni annue perpetue;
  • compensi per fideiussioni o altre prestazioni di garanzia;
  • redditi da contratti di riporto e pronti contro termine;
  • redditi derivanti da contratti di mutuo di titoli garantito.

Per quanto concerne i dividendi distribuiti da società residenti a soci non residenti, sono state apportate significative modifiche. Per i dividendi distribuiti, o la cui distribuzione è stata deliberata prima del 30 giugno 1998 si applica una ritenuta del 32,4%. A partire dal 1° luglio 1998 tale ritenuta è stata ridotta al 27%, salvo diverse previsioni convenzionali o applicabilità della direttiva madre-figlia.

Relativamente ai dividendi percepiti da azionisti residenti per partecipazioni in società non residenti, deve essere fatta distinzione a seconda del tipo di entità legale.

Nel caso in cui il percipiente sia una persona fisica, i dividendi derivanti da partecipazioni non relative all'esercizio di impresa commerciale sono soggette a ritenuta d'acconto del 12,5%. Questo comporta una discriminazione rispetto ai dividendi relativi a partecipazioni non qualificate distribuiti da società residenti su cui è applica una ritenuta d'imposta opzionale (altrimenti i dividendi saranno inclusi nel reddito imponibile) del 12,5%.

Inoltre, l'introduzione del regime del risparmio gestito comporta un'esenzione da ritenuta sui dividendi da partecipazioni estere negoziate in mercati regolamentati (escluse le partecipazioni qualificate) se sono inclusi in questo regime.

Nel caso in cui il percipiente sia una società o altro ente commerciale non c'è applicazione di ritenuta sui dividendi in entrata nonché su quelli di provenienza interna.

Se il percipiente è soggetto esente da IRPEG, si applicherà una ritenuta del 27% da parte dell'intermediario che incassa il dividendo per conto del beneficiario.

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