Si segnala che lo scorso 18 gennaio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), ha pubblicato il suo secondo provvedimento relativo all'art 62, all'esito di una procedura istruttoria avviata contro il gruppo Coop, di cui avevamo già dato conto nel nostro stop press del 10 luglio 2015, qui allegato. 

In particolare, veniva contestata a Coop Italia e Centrale Adriatica, "l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose" verso il proprio fornitore di prodotti ortofrutticoli (Celox Trade S.r.l.), parte debole del rapporto, per le seguenti ragioni:

  • La previsione, all'interno di lettere annuali aventi ad oggetto "Nostre forniture a Vostre associate", predisposte da Coop Italia e sottoscritte dal fornitore, di una serie di condizioni contrattuali a carico del fornitore quali sconti sui prezzi di listino e compensi da riconoscere, non oggetto di specifica negoziazione tra le parti.
  • L'applicazione di ulteriori sconti aggiuntivi, legati al "piano promozionale nazionale", che venivano definiti unilateralmente da Coop Italia e Centrale Adriatica e successivamente comunicati al fornitore.
  • L'aver di fatto interrotto unilateralmente il rapporto di fornitura in assenza di un formale preavviso attraverso il drastico abbattimento degli ordini. 

Al termine dell'istruttoria, compiuta anche attraverso la conduzione di accertamenti ispettivi presso le sedi di Coop Italia e Centrale Adriatica, l'Antitrust ha potuto verificare:

  • La sussistenza di un "significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale" tra le parti del rapporto di fornitura, dal momento che il fornitore non aveva, perlomeno nel breve periodo, alcuna possibilità di sostituire la GDO con un nuovo partner commerciale.
  • Che il contenuto delle lettere non era stato oggetto di una effettiva negoziazione tra le parti del rapporto di fornitura e che pertanto gli sconti e i contributi nelle stesse previsti venivano di fatto imposti da Coop Italia al proprio fornitore.
  • Che talune di tali condizioni erano da considerarsi eccessivamente onerose.

La Coop è stata condannata per imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.  

L'Autorità ha anche accertato: da un lato che "l'applicazione, nel corso della stagione di fornitura, di una serie di sconti promozionali, ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel c.d. contratto commerciale annuale e non preventivabili al momento della sua sottoscrizione da parte del fornitore si configura quale imposizione di condizioni extracontrattuali in violazione dell'art. 62, comma 2 lettera a)", e dall'altro che l'interruzione unilaterale della fornitura, in assenza di adeguato preavviso e in considerazione del peculiare rapporto in essere tra le parti comporta "una violazione dei principi di correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti, ai sensi dell'art. 62, comma 1, configurandosi altresì come sleale nei confronti del proprio fornitore, tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento, ai sensi del secondo comma, lettera e) dell'art. 62". 

In forza di tali considerazioni, l'Antitrust ha comminato una sanzione complessiva pari a 26.000 euro nei confronti di Coop Italia e a 23.000 euro nei confronti di Centrale Adriatica, imponendo loro di astenersi dal porre in essere, nei confronti dell'operatore Celox Trade S.r.l., condotte commerciali analoghe a quelle sanzionate.   

Il provvedimento in commento segna sicuramente un momento importante, essendo la prima volta che un'azienda viene sanzionata in applicazione dell'articolo 62. Come già ricordato nel nostro stop press del 25 agosto 2015, infatti, la prima istruttoria a carico di Eurospin si era invece conclusa con un'archiviazione.

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